Art. 2.

      1. Le modalità e criteri di svolgimento del corso-concorso previsto dall'articolo 1, comma 2, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, da emanare, sentito il parere delle organizzazioni sindacali degli psicologi maggiormente rappresentative

 

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a livello nazionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.